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Lavorare in Svizzera come personale domestico: permessi, stipendi minimi e contratti

Copertina dell'articolo sul lavoro domestico in Svizzera: i tre permessi L, B e G per chi lavora in una famiglia, con durata del contratto e frontalieri

di Milena Scardacchi | Co-Founder e COO, Xerendipity

Per i cittadini dell’UE/AELS il permesso dipende dal contratto: L da tre mesi a un anno, B da un anno in su, G per i frontalieri; sotto i tre mesi basta la notifica. Nel 2026 il minimo federale per il personale domestico parte da 20.35 franchi lordi l’ora; a Ginevra da 24.59.

Ultimo aggiornamento: novembre 2026

Lavorare come colf, governante, tata, chef o maggiordomo in una famiglia in Svizzera, a Lugano, a Ginevra, a Zurigo o in montagna, è una scelta da preparare bene, perché le regole sono scritte su tre livelli: la Confederazione fissa i salari minimi, i Cantoni orari, riposi e vitto e alloggio, il contratto individuale il resto. Le offerte aperte, con vitto e alloggio o senza, sono nella pagina Offerte di lavoro in Svizzera.

Dipende da due cose: la durata del contratto e la categoria giuridica a cui Lei appartiene. Per i cittadini dell’UE/AELS vale l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) distingue così:

SituazioneChe cosa serveValidità
Impiego fino a tre mesi per anno civilenessun permesso: notifica onlineper la durata dell’impiego
Contratto da tre mesi a un annopermesso L UE/AELScome la durata del contratto
Contratto di almeno 365 giorni o a tempo indeterminatopermesso B UE/AELScinque anni, rinnovabile
Residenza in uno Stato UE/AELS e rientro a casa ogni giorno o almeno una volta alla settimanapermesso G UE/AELS (frontaliere)cinque anni se il contratto supera l’anno

I permessi li rilasciano i Cantoni. Il permesso L si può prorogare, ma secondo la SEM la sua durata complessiva non supera i dodici mesi.

Per i cittadini di Stati terzi le regole sono diverse. La SEM ammette al mercato del lavoro svizzero soltanto persone ben qualificate (quadri dirigenti, specialisti e manodopera qualificata), nei limiti di contingenti annuali. Il datore di lavoro presenta la domanda e deve dimostrare di non aver trovato una persona idonea in Svizzera o nei Paesi dell’UE/AELS; salario e condizioni devono essere quelli usuali per il luogo e la professione.

Che cos'è la procedura di notifica per i brevi impieghi?

Se la famiglia La assume per una stagione breve, per esempio un inverno di sei o otto settimane, non serve un permesso: per i cittadini dell’UE/AELS assunti da un datore di lavoro in Svizzera fino a tre mesi per anno civile basta la procedura di notifica online (portale EasyGov). La notifica la fa il datore di lavoro, al più tardi il giorno prima dell’inizio del lavoro.

Prima di partire, chieda alla famiglia la conferma che la notifica è stata fatta. È un documento che la riguarda: dice che il suo lavoro è in regola fin dal primo giorno. Della stagione nelle case di montagna parleremo in “Lavorare a St. Moritz e in Engadina” (L21, dicembre 2026).

Quanto si guadagna come minimo nel lavoro domestico in Svizzera?

Tabella dei salari minimi lordi 2026 del contratto normale federale per il personale domestico in Svizzera, in franchi l'ora e al mese per 42 ore settimanali

Per il lavoro domestico la Confederazione ha emanato il contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL), un’ordinanza del Consiglio federale. Vale in tutta la Svizzera tranne Ginevra, che ha regole proprie. Il 5 dicembre 2025 il Consiglio federale lo ha prorogato fino al 31 dicembre 2028 e ha alzato i minimi del 2% dal 1° gennaio 2026. Questi sono i salari minimi lordi orari validi dal 2026, con l’equivalente mensile calcolato dalla SECO per 42 ore settimanali su dodici mensilità:

Categoria (CNL federale, art. 5)Franchi lordi l’oraFranchi lordi al mese, 42 ore
Non qualificato20.353’703.70
Non qualificato con almeno quattro anni di esperienza nell’economia domestica22.304’058.60
Qualificato con attestato federale di capacità (AFC)24.554’468.10
Qualificato con certificato federale di formazione pratica (CFP)22.304’058.60

Tre dettagli contano. Il primo: per chi è pagato all’ora, il minimo non comprende le vacanze e i giorni festivi, che si aggiungono a parte (per esempio l’8,33% per quattro settimane di vacanza, secondo la tabella della SECO). Il secondo: il CNL federale vale per chi lavora almeno cinque ore alla settimana, in media, per la stessa famiglia. Il terzo: per una tata che si occupa soltanto dei bambini l’applicazione va verificata con l’ufficio cantonale del lavoro, perché la SECO esclude chi cura prevalentemente bambini; il contratto ticinese, invece, nomina espressamente le bambinaie.

Sono minimi di legge, la soglia sotto la quale non si scende: la proposta di una famiglia può essere più alta, e va letta nel contratto, voce per voce.

Ginevra e il Ticino hanno regole proprie?

Sì. A Ginevra vale il contratto-tipo cantonale dell’economia domestica (CTT-EDom), con salari minimi imperativi aggiornati al 1° gennaio 2026: 24.59 franchi l’ora per il personale senza qualifica o con meno di quattro anni di esperienza, 24.85 con un certificato federale di formazione pratica o quattro anni di esperienza, 25.11 con un attestato federale di capacità (26.78 se l’attestato è di orticoltore). Dal 1° gennaio 2026 anche il salario minimo cantonale ginevrino è di 24.59 franchi l’ora. A Ginevra la settimana di lavoro è di 45 ore, e i minimi del CTT sono imperativi fino al 31 dicembre 2026. I minimi comprendono il valore del vitto e dell’alloggio: se la famiglia La ospita, Lei riceve in denaro la differenza.

In Ticino esiste una legge sul salario minimo, ma per le famiglie che assumono personale (divisione 97 della classificazione NOGA) la soglia 2026 è di 20.00 franchi l’ora, sotto i minimi del CNL. In casa ticinese il minimo da guardare è quindi quello del contratto normale: dal 2026, 20.35 franchi l’ora per chi non è qualificato.

Che cosa prevede il contratto normale del Ticino su orari, riposi e alloggio?

Il CNL federale fissa solo i salari. Orari, riposi, vacanze, malattia e disdetta li regolano i contratti normali cantonali. Quello del Ticino, nella versione aggiornata al 1° gennaio 2026, è un buon esempio di che cosa controllare:

  • orario: al massimo 50 ore alla settimana e 10 al giorno, pasti e tempo di presenza compresi; di regola fra le 7 e le 20, con una pausa giornaliera di due ore (art. 14);
  • riposo: almeno undici ore di riposo notturno consecutive; un giorno libero alla settimana, di regola la domenica, più mezza giornata libera in un giorno feriale (artt. 14 e 16);
  • straordinari: fino a 220 ore l’anno, compensate con congedo entro dodici settimane oppure pagate con almeno il 25% in più, il 50% di notte, la domenica e nei festivi (art. 15);
  • vacanze e festivi: almeno quattro settimane l’anno, cinque fino ai 20 anni, e nove giorni festivi (artt. 17 e 18);
  • prova e disdetta: il primo mese è periodo di prova, con preavviso di sette giorni; poi un mese di preavviso, due dopo cinque anni (artt. 8 e 9);
  • tredicesima: obbligatoria, pro rata se il rapporto finisce durante l’anno (art. 23).

Per chi vive in casa (Live-In) il contratto ticinese chiede un vitto sano e sufficiente, una camera singola che si chiude a chiave, riscaldata, illuminata e arredata, l’uso dei servizi e della lavanderia e l’accesso gratuito a Internet (art. 4). Per vitto e alloggio effettivamente forniti la famiglia può trattenere al massimo 33 franchi al giorno o 990 al mese (art. 22). All’inizio del rapporto Lei ha diritto a ricevere una copia del contratto normale e del suo contratto di lavoro (art. 27).

Quali assicurazioni sociali spettano a chi lavora in una casa?

In Svizzera il lavoro in un’economia domestica privata è soggetto ai contributi dal primo franco, anche sotto i 2’500 franchi l’anno; l’unica eccezione riguarda chi ha fino a 25 anni e guadagna al massimo 750 franchi l’anno. La famiglia si annuncia alla cassa di compensazione del Cantone e versa i contributi di entrambe le parti, trattenendo la sua quota dalla busta paga. Secondo l’opuscolo AVS 2.06 (stato al 1° gennaio 2026):

  • AVS/AI/IPG: 5,3% a carico della famiglia e 5,3% a suo carico;
  • disoccupazione (AD): 1,1% e 1,1%, fino a 148’200 franchi di reddito;
  • infortuni: l’assicurazione è obbligatoria; da otto ore settimanali copre anche gli infortuni non professionali, il cui premio può esserle trattenuto;
  • previdenza professionale (LPP): obbligatoria sopra i 22’680 franchi l’anno, con almeno metà dei contributi a carico della famiglia.

Vitto e alloggio contano come salario in natura: 33 franchi al giorno, 990 al mese. Lei ha diritto anche agli assegni familiari, alle condizioni di legge. Le imposte e il regime dei frontalieri sono un capitolo a sé, che affronteremo in “Frontalieri in Ticino nel lavoro domestico” (L20, gennaio 2027).

Domande frequenti

D: Posso lavorare in Svizzera per una stagione senza permesso?

R: Se è cittadina o cittadino dell’UE/AELS e il lavoro presso un datore in Svizzera dura al massimo tre mesi per anno civile, sì: basta la notifica online, che la famiglia deve fare al più tardi il giorno prima dell’inizio.

D: Qual è la differenza fra permesso L e permesso B?

R: Il permesso L copre i contratti da tre mesi a un anno e dura quanto il contratto. Il permesso B si ottiene con un contratto di almeno 365 giorni o a tempo indeterminato e vale cinque anni.

D: Il salario minimo comprende vitto e alloggio?

R: A Ginevra sì: i minimi del CTT comprendono il valore in natura e la differenza va pagata in denaro. In Ticino la famiglia può trattenere per vitto e alloggio effettivamente forniti al massimo 33 franchi al giorno o 990 al mese.

D: Quanto vale il CNL federale e fino a quando?

R: Dal 1° gennaio 2026 fissa minimi da 20.35 a 24.55 franchi lordi l’ora, secondo la qualifica. Il Consiglio federale lo ha prorogato fino al 31 dicembre 2028.

Lavorare in Svizzera in una famiglia è un percorso che si prepara con calma: permesso, salario, alloggio e assicurazioni vanno messi per iscritto prima di partire. Quando si sente pronta, trova le offerte aperte nella pagina Offerte di lavoro in Svizzera, insieme alle pagine dedicate a Lugano, Ginevra e Zurigo.

Questo articolo descrive le regole in vigore a novembre 2026. Non sostituisce il parere dell'ufficio cantonale della migrazione o del lavoro sul suo caso specifico.

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